Art. 7.
(Funzioni).

      1. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
      2. Il Garante:

          a) si attiva per la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori, cittadini e stranieri, sul territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori, anche predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un servizio di ascolto diretto;

          b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e favorisce il coordinamento e il funzionamento delle associazioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, delle amministrazioni interessate e degli organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

          c) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni

 

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e delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento di enti e di amministrazioni al fine del rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria competenza;

          d) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con le autorità competenti operanti sul territorio; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

          e) organizza corsi di formazione, preparazione e aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

          f) promuove, anche in collaborazione con gli enti competenti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dei casi di abuso della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché di sfruttamento o di violenza sui minori, tese anche a sviluppare nei minori la consapevolezza degli abusi subiti, promuovendo idonee campagne pubblicitarie;

          g) collabora e coopera con i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, ove istituiti;

          h) riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti; pubblica un rapporto semestrale, accessibile al pubblico gratuitamente, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori.

 

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      3. Il Garante esercita le funzioni svolte dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, soppresso ai sensi dell'articolo 11, raccogliendo i dati relativi alla condizione e dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale, curandone l'aggiornamento e monitorando gli interventi svolti dalle pubbliche amministrazioni in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alla prevenzione e alla repressione della pedofilia.